Arredo bagno

Come funzionano le agevolazioni ristrutturazione bagno disabili? Vediamolo insieme

ottenere agevolazioni fiscali per ristrutturare bagno dei disabili

Quando si parla di agevolazioni ristrutturazione bagno disabili, una delle domande più frequenti consiste nel conoscere l’ammontare delle detrazioni fiscali ristrutturazione bagno.

Tuttavia, in merito alla detrazione ristrutturazione bagno, esistono dei criteri per l’assegnazione da conoscere più approfonditamente.

Vediamo, quindi, come funziona normalmente la detrazione per i cittadini che assistono persone non autosufficienti, e più nel dettaglio come queste agevolazioni si applicano alla ristrutturazione del bagno.

 

Detrazione per addetti all’assistenza di persone non autosufficienti

Dall’Irpef sono detraibili, nella misura del 19%, le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di “non autosufficienza” della persona con disabilità nel compimento degli atti di vita quotidiana.

La detrazione deve essere calcolata su una spesa non superiore a 2.100 euro, e spetta solo quando il reddito complessivo del contribuente non è superiore a 40.000 euro. Nella determinazione del reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati locati, assoggettato al regime della cedolare secca.

Inoltre, la non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. Sono considerate “non autosufficienti” le persone non in grado di assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche o provvedere all’igiene personale, deambulare o indossare gli indumenti. Sono ritenute non autosufficienti, inoltre, le persone che necessitano di sorveglianza continuativa.

 

Qualche precisazione

L’agevolazione fiscale non può essere riconosciuta se la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie. La detrazione spetta anche per le spese sostenute per il familiare non autosufficiente, anche quando non è fiscalmente a carico.

L’importo di 2.100 euro deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente, a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l’assistenza. Quindi, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, la somma su cui potrà calcolare la detrazione resta comunque quella di 2.100 euro. Se più contribuenti hanno sostenuto spese per assistenza riferita allo stesso familiare, l’importo va ripartito tra di loro.

 

L’aliquota agevolata per i mezzi di ausilio

Relativamente ai lavori da effettuare in bagno, eventualmente mediante l’acquisto di ausili specifici, si applica l’aliquota IVA agevolata del 4% (anziché quella ordinaria del 22%) per l’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento delle persone con disabilità.

Sono soggetti ad IVA agevolata del 4%, ad esempio:

  • mezzi che permettono ai soggetti con ridotte o impedite capacità motorie il superamento di barriere architettoniche (tra questi anche le piattaforme elevatrici, se possiedono le specificità tecniche che le rendono idonee a garantire la mobilità delle persone con ridotte o impedite capacità motorie)
  • apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi
  • poltrone e veicoli simili, per inabili e persone con disabilità non deambulanti, anche con motore o altro meccanismo di propulsione
  • prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere per il superamento o l’eliminazione delle barriere architettoniche.

 

L’aliquota agevolata per i sussidi tecnici

Oltre alla detrazione Irpef del 19%, si applica l’aliquota IVA agevolata al 4% (anziché quella ordinaria del 22%) per l’acquisto di sussidi tecnici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione delle persone con disabilità di cui all’articolo 3 della legge n. 104/1992.

Rientrano nel beneficio apparecchiature e dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità sia appositamente fabbricati. È agevolato, per esempio, un telefono a viva voce, e simili.

Deve trattarsi, comunque, di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità:

  • facilitare la comunicazione interpersonale
  • il controllo dell’ambiente
  • assistere la riabilitazione.

 

Documentazione richiesta per rifacimento bagno detrazione

Per avere l’aliquota ridotta, la persona con disabilità deve consegnare al venditore, al momento dell’acquisto, copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria competente o dalla Commissione medica integrata.

I verbali delle Commissioni mediche integrate riportano, infatti, anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per richiedere una detrazione fiscale ristrutturazione bagno.

Se da questi certificati non risulta il collegamento funzionale tra la menomazione permanente e il sussidio tecnico da installare, è necessario esibire anche una copia della certificazione rilasciata dal medico curante con l’attestazione richiesta per l’accesso al beneficio fiscale.

La stessa documentazione, in caso d’importazione dei sussidi, deve essere presentata all’ufficio doganale al momento della presentazione della dichiarazione d’importazione.

 

Interventi di ristrutturazione edilizia

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili, è possibile fruire di una detrazione Irpef pari al:

  • 50%, da calcolare su un massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2024
  • 36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2025.

Rientrano nella categoria degli interventi agevolati per ristrutturazione bagno detrazioni:

  • quelli effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche
  • la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone con disabilità grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

 

In conclusione

Se stai cercando “ristrutturazione bagno detrazione“, sappi che non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% per le spese sanitarie sui mezzi necessari al sollevamento della persona con disabilità. Inoltre, è ammessa solo per interventi su immobili volti a favorire la mobilità interna ed esterna della persona con disabilità.

Non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità della persona con disabilità.

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